Circolare 178

Indizione delle elezioni delle elezioni del CSPI 2024

Sono indette le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione il 7 maggio 2024 ( Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023 )

Comunicazione n. 178 San Nicola la Strada 04/03/2024
Ai sigg Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al SITO WEB

OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI CSPI 2024

Si comunica a quanti in indirizzo che sono indette le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione il 7 maggio 2024 ( Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023 )

Si richiamano di seguito le principali disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5
dicembre 2023.
INDIZIONE DELLE ELEZIONI CSPI 2024
Le elezioni sono indette per il giorno 7 maggio 2024.
Nel caso in cui, per qualsiasi causa, la scuola dovesse essere chiusa o l’attività didattica sospesa nel
giorno stabilito per le elezioni, la data dell’elezione si considera prorogata di diritto al giorno
seguente non festivo. Lo stesso principio si applica alle scadenze e/o agli adempimenti che
dovessero cadere in giorni di chiusura o sospensione delle attività didattiche.
Devono comunque essere evitati ritardi nell’espletamento di tutti gli adempimenti funzionali alle
elezioni e alla successiva individuazione degli eletti.
In allegato l’Ordinanza e i moduli.

DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO
L’elezione dei componenti del Consiglio è affidata a tutto il personale in servizio nelle
istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall’Ordinanza in
argomento, finalizzate a garantire la partecipazione del personale in situazioni particolari quali
distacco, aspettativa, trasferimento, collocamento fuori ruolo, esonero, assenza dal servizio. Si
precisa, anche al fine di una corretta redazione degli elenchi da consegnare alla
Commissione elettorale di Istituto, che il personale esercita il diritto di voto nell’istituzione
scolastica in cui presta servizio nel giorno delle votazioni.
DIRIGENTI SCOLASTICI E PERSONALE DEI CONVITTI E DEGLI EDUCANDATI
I dirigenti scolastici esercitano il diritto di voto presso le sedi delle istituzioni scolastiche che
saranno individuate con immediatezza dagli Uffici Scolastici Regionali tenuto conto
dell’ampiezza del territorio ragionale, riducendo il più possibile il disagio per tale componente.
Alle commissioni elettorali dovranno essere comunicati i nominativi dei dirigenti scolastici aventi
diritto di voto in ognuna delle sedi individuate, in modo da consentire a tali commissioni di
procedere agli adempimenti previsti.
Resta fermo che, ai fini della presentazione delle liste dei candidati, la certificazione attestante la
qualità di elettore viene rilasciata dalla commissione elettorale della scuola di servizio del dirigente
scolastico candidato e presentatore sulla base degli elenchi formati secondo quanto previsto
dall’Ordinanza.
Gli Uffici Scolastici Regionali individuano anche la scuola per l’esercizio del diritto di voto
del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei convitti e
educandati. Gli elenchi di detto personale devono essere comunicati da parte del convitto e/o
educandato di appartenenza alla commissione elettorale di istituto della scuola individuata.
DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO
La componente elettiva del personale della scuola, al fine di assicurare un’adeguata
rappresentatività, è così ripartita:
− 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni: 1 rappresentante per
la scuola dell’infanzia, 4 rappresentanti per la scuola primaria, 4 rappresentanti per la scuola
secondaria di primo grado, 3 rappresentanti per la scuola secondaria di secondo grado;
− 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente
personale in servizio nelle predette istituzioni;
− 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali,
eletto dal corrispondente personale in servizio nelle già menzionate istituzioni;
− 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le
scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle
d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole;
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO
DETERMINATO
Il personale docente e ATA non di ruolo ha diritto di elettorato, purché destinatario di contratto a
tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal
calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

COMMISSIONI ELETTORALI E NUCLEI TERRITORIALI
Presso ciascuna istituzione scolastica il Dirigente scolastico provvede, entro il termine indicato nel
cronoprogramma allegato, alla nomina dei cinque componenti della commissione elettorale di
istituto, che deve risultare composta da: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due
docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell’istituzione scolastica. Le commissioni
elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione.
Presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale, il Direttore generale o il Dirigente preposto, entro il
termine indicato nel cronoprogramma allegato, nomina i componenti del nucleo elettorale regionale,
che deve risultare composto da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il
personale dell’amministrazione periferica.
Presso ciascun ambito territoriale provinciale, entro il termine indicato nel cronoprogramma
allegato, devono essere costituiti, dal Dirigente preposto, i nuclei elettorali provinciali,
composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale
dipendente dell’ambito territoriale.
Per l’elezione dei tre rappresentanti, rispettivamente, delle scuole di lingua tedesca, slovena e della
Valle d’Aosta, sono costituiti distinti nuclei elettorali a livello provinciale/regionale. Essi sono
composti per ogni livello da tre membri scelti tra il personale dipendente, di cui uno con funzioni di
coordinamento.
La Commissione Elettorale Centrale, costituita presso la sede centrale del Ministero, è nominata dal
Ministro ed è composta da cinque membri scelti tra il personale appartenente all’amministrazione
centrale, anche in quiescenza.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le liste possono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale
Centrale, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo
elezionicspi@postacert.istruzione.it, entro le ore 14:00 del trentaduesimo giorno antecedente a
quello fissato per le votazioni (5 aprile 2024).
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio devono avere inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e
non possono essere interrotte fino al loro completamento.
In via del tutto eccezionale, solo qualora si riscontri un numero delle schede da scrutinare notevole
e/o si verifichino fatti che rappresentano un grave impedimento alla conclusione delle operazioni
nello stesso giorno, il presidente del seggio può sospendere i lavori con adeguata e puntuale
motivazione correlata ai dati numerici e ai fatti occorsi.
In tal caso, le operazioni dovranno essere riprese il mattino successivo, conservando le schede da
scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, insieme al verbale, agli
elenchi degli elettori e a tutto il materiale elettorale utilizzato.
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la Commissione elettorale centrale procede, entro i
termini indicati dall’Ordinanza, alla proclamazione degli eletti. La relativa comunicazione sarà
immediatamente pubblicata sulla home page del sito istituzionale del Ministero e nella pagina
dedicata al Consiglio.
I nuclei elettorali regionali riceveranno via PEC, recante in oggetto “Elezione del
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – Proclamazione degli eletti”, copia dell’elenco dei
candidati proclamati eletti, per il successivo inoltro ai nuclei elettorali provinciali e alle
commissioni elettorali d’istituto, perché si proceda all’affissione ai rispettivi albi e/o pubblicazione
sui relativi siti istituzionali

MODELLI
Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati in via esclusiva i format allegati all’Ordinanza in
argomento.
CRONOPROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI
La tempistica a cui attenersi per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’elezione del
CSPI è descritta nell’allegato cronoprogramma e nell’Ordinanza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Merola
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

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