Comunicazione n. 185
San Nicola la Strada, 26/03/2025
Al personale scolastico con contratto a tempo determinato
Al DSGA
Al sito WEB
Oggetto: Ferie del personale docente con contratto a tempo determinato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’articolo 5, comma 8, dei decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i
permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla
corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito
alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di
entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l’appunto, ha abrogato l’istituto dell’indennità sostitutiva delle
ferie non godute;
VISTA la nota MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – prot. 72696 del 04/09/2013 con
cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie
non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. “monetizzazione delle ferie non fruite”) nell’a.s.
2012/13;
VISTO l’art. 35 del CCNL 18/01/2024;
CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all’articolo 5 c. 8, ha posto l’obbligo di fruire le ferie, secondo quanto
previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal
CCNL 29/11/2007, in particolare l’art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;
VISTA la Legge n. 228 del 2012 (art. 1 comma 54, 55 e 56);
DATO ATTO che la Corte di Cassazione, ribadendo il proprio orientamento già consolidato, ha affermato
che: ‘….. il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di
non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso
della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.’ (sent. 16715/24) così fornendo
alla normativa nazionale – di cui al D.L. n. 95/2012 conv. in L. 135/2012 e alla Legge n. 228 del
2012 (art. 1 comma 54, 55 e 56) – un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea (art. 7 della
direttiva 2003/88 e art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.);
VISTA la Nota dell’USR per la Campania Prot. 1904 del 10.01.2025;
INVITA
tempestivamente tutto il personale scolastico a tempo determinato a produrre, prima del termine
del contratto di lavoro, istanza di ferie da usufruire nei periodi di sospensione delle attività
didattiche (a titolo esemplificativo: festività natalizie, festività pasquali, festività di carnevale e
ponti, come da calendario regionale).
In assenza della sollecitata domanda, si avvisano le SS.LL della perdita del diritto alle ferie stesse ed
all’indennità sostitutiva.
Con la presente si considera espletato l’adempimento della scrivente di porre il personale
scolastico a T.D. in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del
rapporto di lavoro, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Merola
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
Rita Villarossa